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Codice deontologico

Codice deontologico

0. PREMESSA

Il presente Codice Deontologico è finalizzato a stabilire i corretti canoni di comportamento validi per tutti gli associati nello svolgimento della propria attività professionale, in armonia con le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.
Il Codice Deontologico deve essere osservato da tutti gli iscritti all’Associazione ed in particolare dai soci iscritti ai Registri Professionali di FEDERSICUREZZA ITALIA. Il Codice indica le regole di comportamento che devono seguire gli associati nell’esercizio della professione, comunque ispirate a principi di correttezza e professionalità. L'appartenenza all’Associazione garantisce, quindi, sia gli iscritti sia l’utenza e la clientela all'instaurazione e lo svolgimento di un corretto rapporto di lavoro nello spirito di una collaborazione attiva.
Il presente Codice Deontologico integra ‐ ma non sostituisce né si pone in contrasto ‐ con le norme di legge o di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo, che vanno comunque osservate scrupolosamente dagli iscritti all’Associazione.
Il Codice Deontologico è vincolante per gli iscritti all’Associazione ed in particolare dai soci iscritti ai Registri Professionali di FEDERSICUREZZA ITALIA.
I Registri Professionali di FEDERSICUREZZA ITALIA sono stati promossi e sono gestiti da FEDERSICUREZZA ITALIA, che, nel rispetto dello Statuto associativo, ne garantisce e ne tutela prerogative e responsabilità.
In caso di possibile futuro contrasto o conflitto tra il presente Codice Deontologico ed una norma di legge, lo stesso sarà tempestivamente e conseguentemente modificato per renderlo conforme. Il Codice Deontologico sarà periodicamente rivisto ed aggiornato, per conformarlo alle nuove normative che dovessero essere adottate, su base sia legislativa sia volontaria, a livello nazionale ed europeo.
A difesa dell’utenza, e più in generale della clientela, gli associati a FEDERSICUREZZA ITALIA si impegnano a rispettare il Codice Deontologico, che costituisce uno strumento di garanzia per il cliente e su cui lo stesso può fare affidamento.
Tale Codice è parte integrante degli obblighi derivanti dall’iscrizione a FEDERSICUREZZA ITALIA, e prescrive le regole che gli associati devono rispettare per far parte dell’Associazione stessa.
I contenuti del Codice Deontologico rappresentano la base dei comportamenti individuali, che non mirano soltanto a proteggere la categoria, ma anche e soprattutto a curare la linearità e correttezza dei rapporti fra formatori ed operatori, singoli o aziende, e loro clientela. Se sempre più formatori ed operatori della sicurezza dimostreranno la loro scrupolosità nei comportamenti, l'insieme dei professionisti beneficerà di maggiore credibilità e stima da parte dell’utenza e della committenza.

TITOLO I – Norme generali

Articolo 1
1. Il Codice Deontologico è l’insieme dei principi e delle regole cui deve riferirsi il formatore ed operatore della sicurezza nell’esercizio della professione, e che devono orientare le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui lo stesso si trova ad operare.
2. Il rispetto del Codice è vincolante nell’esercizio della professione da parte degli iscritti all’Associazione.
Articolo 2
1. Il Codice Deontologico impegna tutti i formatori ed operatori della sicurezza e le aziende associate alla sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché all'aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme di esercizio della professione.
2. L'inosservanza dei principi e delle norme del Codice, l'ignoranza delle medesime ed ogni azione non consona al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste dal Consiglio Direttivo di FEDERSICUREZZA ITALIA.
Articolo 3
1. La professione e l’attività di formatore ed operatore della sicurezza si fonda sul valore, l'irripetibilità, l'unicità, la dignità e il rispetto dei diritti delle persone, nonché sull’affermazione della libertà, dell’uguaglianza, della socialità, della solidarietà e della partecipazione, valorizzando l’autonomia, la soggettività, le risorse proprie e l’assunzione di responsabilità.
2. Il formatore ed operatore della sicurezza si pone al servizio delle persone, dei gruppi, delle comunità, delle aziende, dei lavoratori e delle molteplici aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo di crescita, attraverso la formazione alla cultura della sicurezza sul lavoro.
Articolo 4
1. Nell’esercizio delle sue funzioni, il formatore ed operatore alla sicurezza non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti ed è consapevole della responsabilità sociale che, nell'esercizio della sua azione, può intervenire nella vita degli altri.
2. Il formatore ed operatore alla sicurezza deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi-professionisti, rapporti di lealtà e di collaborazione. Pertanto, egli dovrà astenersi dal ricorrere a mezzi scorretti per ottenere incarichi professionali come la denigrazione delle altrui capacità o l’offerta di vantaggi o di assicurazioni esterne al rapporto professionale.
3. Il formatore ed operatore alla sicurezza non deve cercare di sostituirsi forzatamente ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali o comunque conferiti dal committente o dal datore di lavoro. Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informare quest’ultimo con l’accordo del committente.
4. Il formatore ed operatore alla sicurezza che si attribuisce opera professionale su lavoro compiuto da altri, ovvero assuma incarichi professionali in un settore nel quale non è competente adducendo e palesando, comunque, la propria appartenenza all’Associazione, commette mancanza professionale.
5. Il formatore ed operatore della sicurezza è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
6. L’attività di formatore ed operatore nell’ambito della sicurezza sul lavoro si basa sull'autonomia tecnico-professionale, sulla indipendenza di giudizio, sulle conoscenze, formazione ed esperienze proprie maturate nel settore e sulla coscienza del singolo, che ha il dovere di difendere la propria autonomia professionale da condizionamenti e pressioni.

TITOLO II – Svolgimento dell’attività

Articolo 5
1. Il formatore ed operatore alla sicurezza nell'esercizio dell’attività opera in rapporto di collaborazione professionale con aziende, imprese, associazioni, enti pubblici e privati, a qualsiasi titolo, in forma libero professionale autonoma singola, associata o tramite aziende, società di cui può essere titolare, socio, collaboratore, consulente, ecc.
2. Il comportamento del formatore ed operatore deve essere consono alla dignità professionale; in nessun caso abusa della sua posizione professionale.
Articolo 6
1. Il formatore ed operatore alla sicurezza è obbligato alla propria formazione continua, per garantire prestazioni appropriate e di qualità all'utente e al cliente e che induca:
a) maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse all’attività da svolgere;
b) consapevolezza delle proprie dinamiche personali nelle relazioni con gli utenti ed i clienti;
c) un alto livello di competenza teorico-pratica, metodologica ed organizzativa;
d) impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell'ambito didattico e scientifico;
e) nonché nella promozione, sviluppo e divulgazione della propria esperienza.
Articolo 7
1. Il formatore ed operatore alla sicurezza accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze e il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri. Qualora necessario, può avvalersi della collaborazione di altri soggetti che completano e coadiuvano l’attività sotto le sue direttive e sotto il suo controllo e responsabilità.
2. Il formatore ed operatore alla sicurezza, in questi casi, risponde non solo per sé ma anche dei soggetti eventualmente scelti come collaboratori anch’essi obbligati ad applicare e conoscere le norme del presente Codice.
3. Il formatore ed operatore alla sicurezza deve operare con perizia, diligenza, prudenza e rispetto delle norme vigenti, in linea con i documenti associativi di riferimento. Deve adempiere al suo incarico nel tempo ragionevolmente necessario con la natura del lavoro a lui commissionato.
4. Il formatore ed operatore alla sicurezza che ha accettato un incarico deve compierlo fino a completa esecuzione. Se tuttavia, una causa di forza maggiore o un motivo legittimo gli impedisse di portare a termine l’incarico, informerà tempestivamente il committente o datore di lavoro e faciliterà il compito del suo successore.
5. Il formatore ed operatore alla sicurezza è tenuto a far conoscere il proprio onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Le tariffe sono quelle di mercato, locale ed aziendale. Il formatore ed operatore alla sicurezza proporziona le sue richieste di compenso alle difficoltà operative, alla complessità delle attività ed al livello di responsabilità assunto. Potranno essere di utile riferimento le tariffe previste da leggi esistenti, dai bandi regionali del Fondo Sociale Europeo nonché quelle dei regolamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. Quando viene formano un collegio di esperti, ognuno di essi determina il suo compenso nel limite della sua effettiva partecipazione ai lavori.
Articolo 8
1. Il formatore ed operatore alla sicurezza è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio dell’attività, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare cura ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
2. Il formatore ed operatore alla sicurezza deve essere disponibile allo scambio di informazioni di carattere generale e di interesse professionale in ambito associativo.
Articolo 9
1. Nell’esercizio della professione e nello svolgimento dell’attività, il formatore ed operatore alla sicurezza rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socioeconomico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
2. Il formatore ed operatore alla sicurezza utilizza metodi e tecniche – sperimentate ed approvate dalla comunità scientifica – salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative non conformi lesive degli stessi.
3. In caso di conflitti di interesse tra l’utente finale ed il cliente sarà cura del formatore ed operatore alla sicurezza esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
Articolo 10
1. Il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina, specifica del settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
2. Il formatore ed operatore della sicurezza impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 11
1. Il formatore ed operatore della sicurezza accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente Codice. 2. Il formatore ed operatore della sicurezza salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
3. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 12
1. Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, il formatore ed operatore della sicurezza valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
2. Il formatore ed operatore della sicurezza, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 13
1. Il formatore ed operatore della sicurezza mantiene la massima riservatezza nell’espletamento degli incarichi ricevuti ed è tenuto al segreto professionale. Deve trattare con alto livello di protezione le informazioni professionali delle quali venga a conoscenza in ragione dei propri incarichi e non destinate espressamente alla divulgazione. Non deve rivelare notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informare soggetti estranei a tale rapporto circa le prestazioni professionali effettuate, programmate o da programmare.
Articolo 14
2. Il formatore ed operatore della sicurezza che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione e preparazione, e non avalla o si presta a sostenere decisioni contrarie a tali principi.

TITOLO III – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 15
1. Il formatore ed operatore della sicurezza adotta comportamenti e regole di condotta non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 16
1. Il formatore ed operatore della sicurezza stabilisce e concorda preliminarmente all’avvio del rapporto professionale il suo compenso.
Articolo 17
1. Il formatore ed operatore della sicurezza, preliminarmente all’avvio del rapporto professionale, fornisce ai committenti o agli utenti informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.
Articolo 18
1. Il formatore ed operatore della sicurezza si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale se problemi propri, conflitti personali o d’interessi, interferiscono con l’efficacia delle sue prestazioni, rendendole inadeguate o dannose ai soggetti cui sono rivolte.
Articolo 19
1. Il formatore ed operatore della sicurezza evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la stessa attività professionale o comunque arrecare danno o nocumento all’immagine sociale della professione.
Articolo 20
1. Il formatore ed operatore della sicurezza si astiene dal compiere qualsiasi atto o dal porre in essere qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, produca per lui o per soggetti terzi ed estranei al rapporto professionale indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

TITOLO IV – Rapporti con colleghi

Articolo 21
1. I rapporti fra i formatori ed operatori iscritti all’Associazione devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
Articolo 22
1. Il formatore ed operatore della sicurezza appoggia e sostiene i colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 23
1. Il formatore ed operatore della sicurezza si impegna a contribuire allo sviluppo della cultura della sicurezza, nel suo contesto, comunicando i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche, nell’ambito di specifiche azioni, convegni, meeting, riunioni, ecc. alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.
Articolo 24
1. Il formatore ed operatore della sicurezza si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.
2. Costituisce circostanza aggravante il formulare tali giudizi negativi per sottrarre contratti o clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi o venga a conoscenza di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo di FEDERSICUREZZA ITALIA.
Articolo 25
1. Il formatore ed operatore della sicurezza accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
2. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre figure professionali o specifiche competenze, il formatore ed operatore della sicurezza propone altro collega o altro professionista iscritto all’Associazione, detentori delle specifiche competenze, ovvero si può avvalere della collaborazione di altri colleghi, sempre che siano iscritti all’Associazione.
Articolo 26
1. Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente i formatori ed operatori alla sicurezza, a qualsiasi titolo, il formatore ed operatore della sicurezza è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

TITOLO V – Tutela della privacy

Articolo 27
1. Il formatore ed operatore della sicurezza, si obbliga a ricercare, nello svolgimento della propria attività, l’equilibrio ed il contemperamento tra esigenze delle attività di informazione e comunicazione, i principi di trasparenza ed efficacia ed i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche e giuridiche.
Articolo 28
1. Il formatore ed operatore alla sicurezza garantisce che i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione, qualora comportino il trattamento di dati personali, trovino attuazione nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate e in particolare del diritto alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia di tutela e protezione nel trattamento dei dati personali.
Articolo 29
1. Il formatore ed operatore della sicurezza garantisce l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti a sua disposizione, anche elettronici e multimediali, e si obbliga a mantenere riservate le informazioni e le notizie concernenti dati personali apprese nell’esercizio della propria attività. 2. Osserva tale obbligo anche dopo la cessazione di tale attività.

TITOLO VI – Sanzioni

Articolo 30
1. I comportamenti e le condotte non conformi ai contenuti del presente Codice, nonché la violazione delle norme in esso indicate comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari e/o pecuniarie, determinate caso per caso, ed in relazione alla gravità accertata, dalla Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina (CNGD) di FEDERSICUREZZA ITALIA.

TITOLO VII – Varie

Articolo 31
1. Gli iscritti all’Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, si impegnano a operare in regime libera concorrenza, con la massima professionalità, lealtà e correttezza, e nel rispetto dello spirito associativo, in particolare evitando forme di millanteria, persuasione od incentivazioni verso i clienti, committenti e utenti, che possano screditare l’Associazione stessa ed il lavoro e l'immagine degli associati.
Articolo 32
1. Gli iscritti all’Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento, riconoscono l'esigenza professionale di operare sulla base di preciso mandato, definito in un contratto o lettera d’incarico, sottoscritto dal proprio cliente, committente o utente.
Articolo 33
1. Gli iscritti all’Associazione, nonché le aziende ed imprese ad essi collegati o di riferimento si impegnano alla massima riservatezza ed al rispetto del segreto professionale in tutti i rapporti con i propri clienti, committenti o utenti.
Articolo 34
1. Il compenso deve essere proporzionale all'investimento globale del cliente, committente o utente, e comunque consono ai servizi effettivamente erogati dal formatore ed operatore della sicurezza.
Articolo 35
1. Tutte le Aziende o imprese aderenti all’Associazione adottano il presente Codice mutuando il ruolo professionale del singolo formatore ed operatore alla sicurezza con l’organizzazione propria dell’azienda nell’organizzare l’attività.
Articolo 36
1. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di promuovere la revisione e l’aggiornamento del presente Codice. Ogni variazione o integrazione del Codice Deontologico, sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo, verrà prontamente comunicata e diffusa dalla Federazione a tutti i diretti interessati, con particolare riguardo agli associati, tramite pubblicazione sul sito web www.federsicurezzaitalia.it della Federazione. L’assenza di osservazioni da parte degli associati, entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione o entro pari periodo dalla data di associazione alla Federazione, equivale ad approvazione del Codice de quo.