Codice Etico
Premessa
FEDERSICUREZZA ITALIA e una Federazione costituita da professionisti ed imprenditori con
comuni ideali e valori, la cui finalità e quella di promuovere la Salute dei lavoratori e la Sicurezza
dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli ambienti di vita. Il presente Codice Etico rappresenta
l'enunciazione dei valori della Federazione, nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dei
soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo sociale.
Per la realizzazione degli obiettivi perseguiti, la Federazione può aderire e/o collaborare con altre
organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche operanti nei settori della
formazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni lavoratore e/o collaboratore della
Federazione e tenuto ad agire attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente
Codice Etico. Particolare attenzione e richiesta ai componenti del Consiglio Direttivo,
dell’Assemblea dei Soci, del Collegio Sindacale o al Revisore unico (se presenti), nonché al
Presidente e al Vice Presidente.
Il presente Codice Etico si inserisce anche nel quadro delle previsione del D.Lgs. n. 231/2001 e
successive modificazioni, dettando i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i modelli
di organizzazione devono ispirarsi, disciplinando altresì casi e comportamenti specifici per la
Federazione, principalmente ai fini della prevenzione dei reati di cui al predetto Decreto.
Il Codice Etico e portato a conoscenza degli Associati, dei Fornitori, e degli altri soggetti terzi che
interagiscono e abbiano rapporti con la Federazione.
Il Codice Etico, unitamente allo Statuto, alla Carta dei Valori e al Codice Deontologico
costituiscono elementi di accettazione obbligatoria per l'adesione e iscrizione a
FEDERSICUREZZA ITALIA.
ART. 1 - Scopo del Codice Etico
1. Il presente Codice Etico e stato elaborato per dare espressione ai valori etici della Federazione,
affinché essi siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura aziendale,
nonché lo standard di comportamento di tutti i destinatari, dipendenti o collaboratori, nella
conduzione delle attività e di tutte le iniziative promosse dalla Federazione.
ART. 2 - Mission della Federazione
1. Federsicurezza Italia e un'associazione libera autonoma e politicamente neutrale, senza finalità di
lucro, che nasce per dare rappresentatività ed indirizzo a imprese, studi professionali, realtà
consulenziali e società di servizi, operanti nel settore della prevenzione e della riduzione dei rischi
nei luoghi di lavoro.
2. La Federazione si impegna a promuovere e favorire la diffusione della cultura in materia di
sicurezza sul lavoro attraverso:
a) L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori;
b) L’iniziativa istituzionale e la sensibilizzazione delle parti sociali, economiche e produttive.
3. La Federazione ricerca costantemente nuovi servizi, opportunità di crescita e sviluppo da offrire
ai propri Associati, proponendosi di rispondere in modo efficace ed efficiente alle loro esigenze ed
aspettative.
ART. 3 – Destinatari
1.. Federsiicurezza Ittalliia intende intraprendere in modo corretto i rapporti con tutti i soggetti con cui
viene in contatto (stakeholders) che in modo esemplificativo si elencano:
a) Pubblica Amministrazione;
b) Autorità di Vigilanza;
c) Partner Contrattuali;
d) Associati;
e) Management;
f) Collaboratori;
g) Dipendenti;
h) Consulenti;
i) Fornitori.
Il presente Codice Etico è in particolare rivolto al:
a) Consiglio Direttivo;
b) Dipendenti;
c) Collaboratori;
d) Associati.
ART. 4 - Principi Etici Generali
1. Principi etici irrinunciabili per la Federazione:
a) Legalità. La Federazione, nello svolgimento della propria attività, si impegna a rispettare la
vigente normativa nazionale, le leggi, gli atti normativi equiparati, il presente Codice Etico,
lo Statuto, la Carta dei Valori, il Codice Deontologico ed ogni altra norma interna alla
Federazione. La Federazione e contraria a politiche di corruzione, concussione, favori
illegittimi ed indebiti, pagamenti illeciti e a comportamenti collusivi nei confronti di se
stessa e di terzi soggetti.
b) Efficienza e professionalità. La Federazione si impegna a perseguire la massima efficienza,
l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse utilizzate nell'erogazione dei servizi,
mantenendo e garantendo il più elevato grado di professionalità, a offrire servizi che
rispecchino le esigenze degli Associati, in linea con i più avanzati standard qualitativi e
professionali. In nessun caso la convinzione di operare a vantaggio della categoria o della
Federazione giustifica comportamenti in contrasto con i principi espressi nelle norme
statutarie, da intendersi in toto richiamate nel presente Codice Etico.
c) Ripudio di ogni discriminazione. La Federazione ripudia qualsiasi forma di
discriminazione in base a sesso, età, religione, sessualità, razza, stato di salute, nazionalità
nonché opinione politica. La Federazione, inoltre, non tollera alcuna forma di molestia o
condotta che possa creare un ambiente lavorativo ostile.
d) Valorizzazione delle risorse umane. La Federazione, consapevole che il contributo di
ciascun dipendente o collaboratore costituisce la risorsa principale per lo sviluppo della
stessa, promuove e riconosce il valore del proprio organico. La Federazione garantisce un
ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel quale tutti possano esprimere pienamente le loro
qualità e attitudini professionali.
e) Trasparenza. La Federazione si ispira al principio di trasparenza, inteso come veridicità e
completezza delle informazioni, nello svolgimento delle sue attività, nonché in materia di
gestione contabile.
f) Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente. La Federazione si impegna a promuovere la
responsabilizzazione e consapevolezza del proprio personale sul tema della tutela
dell'ambiente: a questo scopo, incentiva ogni comportamento idoneo a ridurre l'impatto
ambientale, l'utilizzo di prodotti riciclabili, e la corretta gestione dei rifiuti. Tali attività
costituiscono oggetto di informazione e formazione del personale, al quale viene richiesta
un'attiva collaborazione per la salvaguardia ed il miglioramento ambientale.
g) Correttezza contrattuale. La Federazione si impegna ad adottare la massima correttezza e
trasparenza nei rapporti contrattuali da essa instaurati. La Federazione promuove il principio
della concorrenza leale, ripudiando ogni condotta finalizzata a falsare il libero mercato.
ART.5 - Criteri di Condotta
1. Relazioni con gli Associati. La Federazione si impegna a svolgere le proprie attività garantendo
il pieno soddisfacimento delle finalità definite nello Statuto, e il rispetto del principio di parità di
trattamento a tutti gli Associati, evitando comportamenti preferenziali o basati su indebiti
favoritismi.
2. Gestione del Personale. La Federazione riconosce l'importanza e la centralità del ruolo ricoperto
dalle risorse umane, quale fattore fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo, la crescita e il
raggiungimento degli obiettivi statutari. Il personale rappresenta la risorsa principale e per questo la
Federazione pone una particolare attenzione alla valorizzazione del singolo, oltreché allo sviluppo
di competenze professionali specialistiche, su base prettamente meritocratica. Il personale e assunto
con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Alla
costituzione del rapporto di lavoro, vengono fornite dettagliate informazioni in merito a profili e
contenuti della mansione da svolgere, elementi normativi e retributivi, misure di prevenzione e
protezione in vigore per la tutela dai rischi per la salute associati all'attività lavorativa.
Federsicurezza Italia garantisce l'integrità morale delle persone, attraverso condizioni di lavoro
rispettose della loro dignità.
3. Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. La Federazione si impegna a
consolidare e diffondere una cultura della Sicurezza intesa come prevenzione, nella consapevolezza
che la promozione di comportamenti responsabili possa ridurre sistematicamente i rischi per il
personale in materia di infortuni e malattie professionali. La Federazione utilizza il proprio
Documento di Valutazione dei Rischi come punto di riferimento, al fine di applicare alla propria
struttura organizzativa le procedure di sicurezza, le istruzioni operative, i programmi di
addestramento e di formazione del personale più adeguati al raggiungimento degli obiettivi fissati.
La Federazione, a tal fine, destina adeguate risorse economiche e finanziarie all'informazione e alla
formazione continua del personale, a garanzia della piena e puntuale applicazione delle norme a
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
4. Trattamento dei Dati Personali. Il personale di Federsicurezza Italia e adeguatamente istruito
ed informato sulle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR Privacy). La
norma costituisce strumento primario a garanzia del corretto utilizzo dei dati, di cui la Federazione
entra in possesso. Il personale e tenuto all'osservanza e al puntuale rispetto della normativa. Agli
Associati ed a tutti coloro i quali collaborino alle dipendenze e non della Federazione, viene fornita
un'informativa sulla privacy che individua finalità e modalità del trattamento, eventuali soggetti ai
quali i dati vengono comunicati, nonché informazioni necessarie all'esercizio del diritto di accesso
di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR Privacy) e, nei casi specificatamente previsti dalla
normativa, viene richiesto il consenso al trattamento dei dati personali.
5. Riservatezza delle informazioni aziendali. La Federazione assicura il corretto trattamento dei
dati legittimamente acquisiti nel rispetto dell'informativa rilasciata agli interessati. Tutti i dati
acquisiti nel corso dell'attività di Federsicurezza Italia saranno considerati altamente riservati,
oltreché oggetto della massima tutela e riservatezza. I dipendenti e i collaboratori sono, inoltre,
tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare le informazioni aziendali, di cui
entrino in possesso, nello svolgimento dell'attività lavorativa.
ART. 6 - Gestione Contabile ed Uti lizzo delle Risorse Finanziarie
1. Gestione contabile. La Federazione, in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 2, lett. b)
e c), del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni, si impegna a seguire e a far rispettare i
principi di veridicità, trasparenza, chiarezza e correttezza sia nella tenuta e nella gestione della
contabilità, sia in tema di formazione del bilancio sociale. Tutti i dipendenti e i collaboratori della
Federazione, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e gli Associati, in sede di Assemblea,
sono tenuti parimenti al rispetto dei principi stabiliti al precedente periodo, astenendosi dal porre in
essere atti, attivi o omissivi, che li violino direttamente o indirettamente. La Federazione adotta tutti
gli accorgimenti, che ritiene siano necessari alla conservazione dei documenti contabili, al fine di
assicurarne la veridicità , completezza e trasparenza.
2. Utilizzo delle Risorse Finanziarie. La Federazione si impegna a destinare le Risorse Finanziarie
esclusivamente agli scopi perseguiti dalla stessa ed esplicitati nel suo Statuto. Al fine di garantire la
trasparenza della gestione delle stesse, la Federazione si impegna a rendere noti, tramite idonea
pubblicità , non solo i risultati delle attività poste in essere attraverso l'utilizzo delle sue risorse, ma
anche i processi decisionali che abbiano condotto all'adozione degli stessi.
ART. 7 - Sistema di Controllo Interno: Organo di Vigilanza
1. Organo di Vigilanza (OdV) . La Federazione, al fine di prevenire i reati dai quali può derivare la
responsabilità amministrativa della stessa e in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001
e successive modificazioni, dispone la costituzione dell'Organo di Vigilanza. I componenti
dell'OdV devono possedere una dettagliata conoscenza della Federazione e delle attività da questa
svolte, nonché essere professionalmente qualificati in materia di organizzazione e gestione
amministrativa e contabile delle organizzazioni no profit.
2. Obblighi dei componenti dell'Organo di Vigilanza. I componenti dell'OdV sono tenuti, nello
svolgimento degli incarichi a loro attribuiti, ad agire in piena ed assoluta autonomia ed
indipendenza, con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata. Ai componenti dell'OdV,
inoltre, e richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, del Decreto 11.09.2000,
n.289, del Ministero delle Finanze per tutta la durata dell'incarico da essi assunto.
3. Funzioni e poteri. Cosi come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni,
all'OdV sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo. All'OdV spettano i seguenti
compiti, in ordine ai quali riferisce con cadenza annuale all'Assemblea:
a) predisporre ed aggiornare i protocolli delle procedure decisionali interne, affinché queste
siano ispirate a principi di trasparenza e correttezza;
b) vigilare e controllare tutte le attività svolte dalla Federazione, ponendo particolare attenzione
a quelle dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.
231/2001 e successive modificazioni, analizzando le procedure interne nonché prevedendo,
qualora lo ritenga necessario ed opportuno, aggiornamenti delle stesse;
c) procedere ad una periodica revisione dei modelli interni adottati dallo stesso OdV, nello
svolgimento della sua funzione, tenuto conto non solo dell'evoluzione normativa giuridica,
ma anche delle modifiche dell'organizzazione interna della Federazione;
d) avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazione rilevanti,
cosi come previsto dal decreto;
e) vigilare e controllare tutta la documentazione relativa alle attività svolte dalla Federazione,
ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a soggetti esterni ad essa,
l'OdV dovrà procedere ad esaminarne la documentazione;
f) effettuare periodicamente verifiche su tutte quelle operazioni legate a possibili attività di
rischio;
g) disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove se ne evidenzi la necessità o si
sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
h) vigilare sull'applicazione e il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Codice e in
ogni altra disposizione interna alla Federazione;
i) attivare, a seguito di segnalazioni pervenute all'OdV, indagini interne volte ad accertare la
violazione del Codice Etico;
j) disporre, nell'ipotesi di accertamento di violazione delle disposizione contenuto nel presente
Codice, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto;
k) definire protocolli e procedure finalizzate alla diffusione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonché́, qualora sia necessario, provvedere a fornire chiarimenti sul
significato e sull'applicazione;
l) promuovere la revisione periodica del presente Codice, aggiornandolo rispetto alla
normativa vigente, ma soprattutto in base all'evoluzione della Federazione.
4. Riservatezza. Tutti i componenti dell'OdV sono tenuti alla massima riservatezza in merito alle
informazioni e notizie di cui vengano a conoscenza nello svolgimento della loro funzione: in
particolar modo, si richiede ai componenti di osservare la più stretta riservatezza in merito alle
segnalazioni presentate, al fine di tutelare e proteggere, da qualsiasi tipo di discriminazione, i
segnalanti. I componenti dell'OdV sono, inoltre, tenuti al rispetto della normativa vigente in materia
di trattamento dei dati personali, contenuta nel Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR Privacy).
L'inosservanza dei precedenti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica di componente
dell'OdV.
ART. 8 - Applicazione del Codice Etico
1. Disposizioni Generali. I destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare che i valori sin
qui affermati in via programmatica trovino effettiva rispondenza nei comportamenti in concreto
posti in essere. A tal fine la Federazione predispone tutti gli strumenti, al fine di monitorare il
rispetto della normativa vigente, del Codice Etico, delle strategie e delle politiche adottate al suo
interno. Il presente Codice Etico, ottemperando a quanto previsto all’art. 6, comma 2, lett. e), e
all’art. 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni, prevede
l'introduzione di un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.
2. Valore contrattuale del Codice Etico. I dipendenti e i collaboratori accettano e condividono i
principi enunciati nel presente Codice Etico. L'osservanza delle norme del presente Codice e parte
essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e dei collaboratori di Federsicurezza Italia
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2106, del Codice Civile. Pertanto la violazione delle
norme in esso contenute costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e può comportare
l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Il rispetto del
presente Codice Etico e richiesto anche a tutti i componenti degli Organi Sociali, i quali, in caso di
nosservanza, ne rispondono a norma dell'art. 2392, del Codice Civile, e a tutti i terzi che
intrattengano rapporti contrattuali di qualunque natura con la Federazione, a pena della risoluzione
del contratto. Il presente Codice Etico trova applicazione anche nei confronti degli Associati, i quali
lo accettano all'atto di ammissione nella Federazione, impegnandosi cosi al rispetto delle
prescrizioni in esso contenute.
3. Segnalazioni e provvedimenti. Chiunque abbia la certezza o fondato motivo di ritenere che sia
stata commessa una violazione del presente Codice Etico, di una determinata legge o delle
procedure adottate dalla Federazione, ha il dovere di effettuare apposita comunicazione alla
Commissione Nazionale di Garanzia e Disciplina (CNGD) (art. 10 - Statuto) e contestualmente
all'OdV. La segnalazione deve avvenire in forma scritta e non anonima. La CNGD e l’OdV
adotteranno tutti gli accorgimenti necessari al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del
segnalante ed impedire che, nei suoi confronti, si verifichi qualsiasi forma di ritorsione,
discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge. La CNGD si attiva in assenza
dell’OdV. L'OdV, all'esito di apposite indagini interne, dovrà segnalare al Presidente le violazioni
accertate, nonché indicare le sanzioni previste.
4. Sanzioni per i lavoratori. Qualora venga accertata la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nei confronti dei lavoratori troveranno applicazione sanzioni disciplinari, graduate
in base alla gravità della violazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e
dalle leggi in materia applicabili, nonché di quanto stabilito dal CCNL adottato. I provvedimenti
disciplinari potranno consistere nel richiamo, ammonimento o sospensione senza retribuzione del
lavoratore e, nei casi più gravi, nel licenziamento. In fase di accertamento della violazione, al
lavoratore verrà data la possibilità di giustificare il proprio comportamento, cosi come previsto
dallo Statuto dei Lavoratori e dalle leggi in materia applicabili.
5. Sanzioni per Associati, Collaboratori e Fornitori. Qualora venga accertata la violazione delle
disposizioni contenute nel presente Codice, nei confronti di Associati, Collaboratori e Fornitori
troveranno applicazione sanzioni volte alla sospensione del rapporto contrattuale e delle attività
conseguenti, fino a giungere alla risoluzione contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di
risarcimento qualora da tale comportamento derivi un danno concreto all’Associazione.
6. Misure nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di violazione delle
disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte di un componente del Consiglio Direttivo,
l'OdV provvederà a richiedere una convocazione straordinaria dell'Assemblea, la quale adotterà le
misure che ritenga più opportune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché
dalle disposizioni statutarie.
ART. 9 - Responsabile dell’applicazione del Codice Etico
1. La CNGD, in assenza dell’OdV, e responsabile dell’applicazione del presente Codice Etico. I
recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, della CNDG e dell’OdV; vengono resi
disponibili e pubblicizzati sul sito web www.federsicurezzaitalia.it alla sezione “contatti”.
ART. 10 - Disposizioni Finali
1. Alla CNGD e all'OdV, in primis, spetta il compito di promuovere la revisione e l’aggiornamento
del presente Codice. Ogni variazione o integrazione del Codice Etico, sottoposta all’approvazione
del Consiglio Direttivo, verrà prontamente comunicata e diffusa dalla Federazione a tutti i diretti
interessati, con particolare riguardo agli associati, tramite pubblicazione sul sito web
www.federsicurezzaitalia.it della Federazione. L’assenza di osservazioni da parte degli associati,
entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione o entro pari periodo dalla data di associazione alla
Federazione, equivale ad approvazione del Codice de quo.